Nome della Vostra Scuola
RIFERIMENTI NORMATIVI
Legge 244/2007
Art.3, comma 18: i contratti relativi a rapporti di consulenza con le pubbliche amministrazioni sono efficaci a decorrere dalla data di
pubblicazione del nominativo del consulente, dell’oggetto dell’incarico e del relativo compenso sul sito istituzionale dell’amministrazione stipulante.
Art.3, comma 54: all’articolo 1, comma 127, della legge 662/1996, le parole da: «pubblicano» fino a: «erogato» sono sostituite dalle
seguenti: «sono tenute a pubblicare sul proprio sito web i relativi provvedimenti completi di indicazione dei soggetti percettori, della ragione
dell’incarico e dell’ammontare erogato. In caso di omessa pubblicazione, la liquidazione del corrispettivo per gli incarichi di collaborazione o consulenza
di cui al presente comma costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale del dirigente preposto».
Legge 69/2009
Art.21 comma 1: le pubbliche amministrazioni devono pubblicare nel proprio sito internet le retribuzioni annuali, i curricula vitae, gli indirizzi
di posta elettronica e i numeri telefonici ad uso professionale dei dirigenti; inoltre devono pubblicare i tassi di assenza e di maggiore presenza del
personale distinti per uffici di livello dirigenziale.
Art.23 comma 5: ogni amministrazione pubblica determina e pubblica, con cadenza annuale, nel proprio sito internet o con altre forme idonee, un indicatore
dei propri tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi e forniture (denominato "indicatore di tempestivita' dei pagamenti") e
i tempi medi di definizione dei procedimenti e di erogazione dei servizi con riferimento all'esercizio finanziario precedente.
Art.32: istituisce l'Albo Pretorio on Line.
D.Lgs. 150/2009
Art.10: al fine di assicurare la qualità, comprensibilità ed attendibilità dei documenti di rappresentazione della performance,
le amministrazioni pubbliche redigono annualmente:
a) entro il 31 gennaio, un documento programmatico triennale, denominato Piano della performance, da adottare in coerenza con i contenuti e il ciclo
della programmazione finanziaria e di bilancio, che individua gli indirizzi e gli obiettivi strategici ed operativi e definisce, con riferimento agli
obiettivi finali ed intermedi ed alle risorse, gli indicatori per la misurazione e la valutazione della performance dell'amministrazione, nonché
gli obiettivi assegnati al personale dirigenziale ed i relativi indicatori;
b) un documento, da adottare entro il 30 giugno, denominato Relazione sulla performance, che evidenzia, a consuntivo, con riferimento all'anno
precedente, i risultati organizzativi e individuali raggiunti rispetto ai singoli obiettivi programmati ed alle risorse, con rilevazione degli eventuali
scostamenti, e il bilancio di genere realizzato.
Art.11 comma 8: ogni amministrazione deve pubblicare sul proprio sito istituzionale in apposita sezione di facile accesso e consultazione, e denominata
Trasparenza, valutazione e merito:
a) il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità ed il relativo stato di attuazione;
b) il Piano e la Relazione di cui all'articolo 10;
c) l'ammontare complessivo dei premi collegati alla performance stanziati e l'ammontare dei premi effettivamente distribuiti;
d) l'analisi dei dati relativi al grado di differenziazione nell'utilizzo della premialità sia per i dirigenti sia per i dipendenti;
e) i nominativi ed i curricula dei componenti degli Organismi indipendenti di valutazione e del Responsabile delle funzioni di misurazione della
performance;
f) i curricula dei dirigenti e dei titolari di posizioni organizzative, redatti in conformità al vigente modello europeo;
g) le retribuzioni dei dirigenti, con evidenza sulle componenti variabili della retribuzione e delle componenti legate alla valutazione di risultato;
h) i curricula e le retribuzioni di coloro che rivestono incarichi di indirizzo politico amministrativo;
i) gli incarichi, retribuiti e non retribuiti, conferiti ai dipendenti pubblici e a soggetti privati.
Art.74 comma 4: con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri [...] sono determinati i limiti e le modalità di applicazione delle diposizioni
del Titolo II (Misurazione, valutazione e trasparenza della performance) e del Titolo III (Merito e premi) del presente decreto al personale
docente della scuola [...]. Resta comunque esclusa la costituzione degli Organismi di cui all'articolo 14 (Organismo indipendente di valutazione della
performance) nell'ambito del sistema scolastico.